TITOLO I
Articolo 1 | Denominazione e durata
È costituita una Fondazione denominata “Fresco Parkinson Institute Italia – O.N.L.U.S.” ed in lingua inglese “Fresco Parkinson Institute Italy – non-profit organization O.N.L.U.S.”, in forma abbreviata “Fresco Parkinson Institute – O.N.L.U.S.”, fondazione di diritto privato costituita ai sensi del C.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice Civile.
La fondazione dovrà fare uso, a seguito dell’iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Onlus competente, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o della sigla “ONLUS”.
La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 2 | Sede
La Fondazione ha sede in Via Sant’Apollinare 10, 50014 Fiesole, Italia Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti in Italia e all’estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo ed incremento delle attività della Fondazione stessa.
Articolo 3 | Scopi della Fondazione
La fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della:
A) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, cosi’ come individuata dal D.p.r. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie e disfunzioni dell’essere umano legate al morbo di Parkinson, Disturbi del Movimento e patologie consimili
B) Assistenza per la ricerca medica, la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie e disfunzioni dell’essere umano legate al morbo di Parkinson, Disturbi del Movimento e patologie consimili al fine di promuovere il benessere fisico, mentale e sociale.
C) Istruzione, formazione e divulgazione come individuata dal D.p.r. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo svolgimento di incontri, convegni, conferenze, corsi di formazione e programmi di studio e di ricerca per la conoscenza diagnosi e cura del Morbo di Parkinson, Disturbi del Movimento e patologie consimili.
La Fondazione privilegia la promozione, la diffusione della ricerca scientifica.
La Fondazione persegue i propri scopi statutari operando anche attraverso progetti e iniziative promossi da enti con le medesime finalità di utilità e solidarietà sociale ed in particolare con la New York University Langone Medical Center – Fresco Institute basato a New York.
La Fondazione si prefigge di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale e all’estero in particolare negli Stati Uniti d’America e nello Stato di New York.
TITOLO II
Articolo 4 | Membri fondatori
Sono membri Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto di Fondazione.
TITOLO III
Articolo 5 | Organi della fondazione
Sono organi della fondazione:
Può essere nominato un organo di controllo, unipersonale o collegiale
Articolo 6 | Del fondatore
Il fondatore “Fondazione Paolo e Marlene Fresco – ONLUS” ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell’eventuale organo di controllo per quanto di sua competenza.
In caso di estinzione del fondatore, nella sua posizione subentra il soggetto cui sarà devoluto il suo patrimonio.
Articolo 7 | Consiglio di amministrazione
La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso fra tre e undici, comunque in numero dispari, che dura in carica per la durata fissata dal fondatore all’atto della nomina ma comunque per un massimo di tre anni. I membri sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, la nomina del sostituto compete sempre al fondatore. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, se già non lo abbia fatto il fondatore all’atto della nomina, un eventuale Vicepresidente ed il Segretario.
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare il Consiglio di amministrazione:
Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi.
Articolo 8 | Convocazione delle riunioni consiliari e funzionamento
La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l’invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l’adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed almeno un rappresentante dell’organo di controllo ove tale organo sia stato nominato.
È consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza del suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ove non diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 9 | Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; coordina le attività della fondazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente se nominato.
Articolo 10 | Organo di Controllo – Organo facoltativo
L’Organo di Controllo, la cui istituzione è demandata al fondatore, ha il compito di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria della fondazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Esso può essere unipersonale o Collegiale a scelta del fondatore; in ogni caso è composto da tre membri con idonee competenze professionali iscritti al Registro Revisori Contabili
L’organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
TITOLO IV
Articolo 11 | Patrimonio della fondazione
Il patrimonio della fondazione è costituito da:
Articolo 12 | Risorse economiche
La fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:
Articolo 13 | Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale della fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell’anno successivo.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
Gli eventuali avanzi di gestione non destinati a patrimonio saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della fondazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale.
TITOLO V
Articolo 14 | Devoluzione del patrimonio sociale
In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto alla Fondazione Paolo e Marlene Fresco s.p.a. o in mancanza ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dalla fondazione con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.
TITOLO VI
Articolo 15 | Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
F.to: Paolo Fresco
F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.